Progettazione integrata

Protezione scariche atmosferiche

Aggiornamento valutazione del rischio dovuto da fulmine (protezione scariche atmosferiche) secondo la nuova norma CEI EN 62305.

La norma CEI EN 62305 è stata modificata nel febbraio 2013 ed i principali cambiamenti riguardano l’analisi del rischio con la conseguente installazione degli SPD (scaricatori di sovratensione).

Chi è in possesso di una valutazione del rischio deve rifare la valutazione dei rischio in base alla nuova norma.

L’art. 29 comma 3 del Dlgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro) sottolinea l’obbligo di aggiornamento, più in particolare indica:

“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate. Nell’ipotesi di cui il documento di valutazione dei rischi debba essere rielaborato, dovrà essere rispettato il termine di 30 giorni dalle rispettive causali.”

La norma CEI EN 62305 è stata modificata nel febbraio 2013 ed i principali cambiamenti riguardano l’analisi del rischio con la conseguente installazione degli SPD (scaricatori di sovratensione).

Chi è in possesso di una valutazione del rischio deve rifare la valutazione dei rischio in base alla nuova norma.

L’art. 29 comma 3 del Dlgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro) sottolinea l’obbligo di aggiornamento, più in particolare indica:

“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate. Nell’ipotesi di cui il documento di valutazione dei rischi debba essere rielaborato, dovrà essere rispettato il termine di 30 giorni dalle rispettive causali.”

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